Esplosione in sansificio: la Cassazione conferma la condanna per il datore di lavoro. Sospesa la posizione del dirigente
Per la Suprema Corte, il rischio prevedibile di esplosione impone DPI specifici (guanti e tute) a prescindere dalla causa tecnica dell’innesco

BRINDISI/ROMA – Un’esplosione improvvisa, causata dal malfunzionamento del sistema di conduzione dell’esano, e un operaio investito dalle fiamme con ustioni guaribili in oltre un anno. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11990 depositata il 30 marzo 2026, ha messo un punto fermo sulla responsabilità civile del datore di lavoro, pur riaprendo il dibattito sul ruolo effettivo dei dirigenti nelle organizzazioni complesse.
Il caso: fiamme nel reparto estrazione
L’incidente è avvenuto nello stabilimento della F.lli C.C. Spa (subentrata alla Sansoviva Srl), dove il lavoratore D.D. era addetto al controllo dell’estrattore di olio di sansa. Una deflagrazione lo ha investito mentre era privo di dispositivi di protezione idonei a contrastare il rischio termico.
Nonostante le difese abbiano sostenuto l’impossibilità di determinare la causa esatta dello scoppio, i giudici hanno evidenziato che il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) qualificava già l’area come soggetta a rischio esplosione.
Perché la Cassazione ha confermato la responsabilità del datore di lavoro
La decisione: DPI inadeguati e responsabilità oggettiva esclusa
La Cassazione ha rigettato il ricorso del datore di lavoro (A.A.), confermando i seguenti principi:
- Prevedibilità del rischio: Il rischio di esplosione legato all’uso dell’esano era “agevolmente preventivabile” e inserito nel DVR. Non è necessario prevedere l’esatta dinamica dell’incidente, ma la “classe di eventi” a cui appartiene.
- Obbligo di fornitura DPI: L’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 impone di fornire dispositivi “idonei”. In un ambiente a rischio esplosione, fornire semplici guanti meccanici o impermeabili è insufficiente; erano necessarie tute e guanti antincendio.
- Causalità civile: In sede civile (il processo proseguiva solo per questi interessi), non si applica la “certezza oltre ogni ragionevole dubbio”, ma la regola del “più probabile che non”. È bastato accertare che l’uso dei DPI corretti avrebbe evitato o ridotto le lesioni.
Il “nodo” della posizione di garanzia del dirigente
Mentre la condanna del datore di lavoro è definitiva, la Suprema Corte ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti del dirigente (B.B.).
I giudici hanno rilevato una carenza di motivazione circa i suoi effettivi poteri:
- Ruolo reale vs Qualifica: La sola qualifica di “dirigente” non basta a fondare la responsabilità penale o civile se non si accertano i poteri di intervento concreti.
- Limiti del DVR: Nel documento aziendale, il dirigente era indicato come “coordinatore dell’emergenza”, un ruolo che attiene alla fase successiva all’evento e non necessariamente alla prevenzione (come la fornitura dei DPI).
La Corte d’Appello di Lecce dovrà ora riesaminare se il dirigente avesse effettive competenze e deleghe in materia di sicurezza prima di poterlo ritenere responsabile dell’infortunio.


